Ordine degli Ingegneri - Provincia del Verbano Cusio Ossola
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Codice approvato dal Consiglio nazionale Ingegneri in data 20/12/2007
Codice approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine il 20/02/2008

 

CODICE DEONTOLOGICO

 


1 - PRINCIPI GENERALI

1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell´ordinamento comunitario.

La professione di ingegnere costituisce attivita´ di pubblico interesse.

L´ingegnere e´ personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettivita´.

1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere, in Italia, anche se cittadino di altro stato, e´ impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignita´ e del decoro della professione.

1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.

1.4 L´ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilita´ con il proprio stato giuridico, ne´ quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

L´ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialita´ per l´adempimento degli impegni assunti.

L´ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialita´ per l´adempimento degli impegni assunti.

1.5 L´ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

L´ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilita´ dei singoli membri del collegio o del gruppo.

Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall´inizio della collaborazione.

1.6 L´ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilita´ a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettivita´ per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.

2 - SUI RAPPORTI CON L´ORDINE

2.1 L´appartenenza dell´ingegnere all´Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell´Ordine.

Ogni ingegnere ha pertanto l´obbligo, se convocato dal Consiglio dell´Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.

2.2 L´ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell´Ordine se assunte nell´esercizio delle relative competenze istituzionali.

3 - SUI RAPPPORTI CON I COLLEGHI

3.1 Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealta´ e correttezza allo scopo di affermare una comune cultura ed identita´ professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

3.2 Tale forma di lealta´ e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.

3.3 L´ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente dell´Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.

3.4 L´ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico gia´ affidato ad altri, potra´ accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell´incarico;dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentrare, in situazioni controversie, anche il Consiglio dell´Ordine.

3.5 L´ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignita´ per ottenere incarichi professionali come l´esaltazione delle proprie qualita´ a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

4 - SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

4.1 Il rapporto con il committente e´ di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealta´, chiarezza e correttezza.

4.2 L´ingegnere e´ tenuto al segreto professionale; non puo´ quindi, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell´espletamento delle proprie prestazioni professionali.

4.3 L´ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferitigli.

4.4 Nei rapporti con la committenza privata è abrogata l´inderogabilità dei minimi tariffari. Tuttavia costituisce illecito disciplinare (oltre che nullità parziale del contratto) la violazione dell´art. 2233 c.c., secondo comma, in base al quale "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all´importanza dell´opera e al decoro della professione"

Per le procedure di evidenza pubblica, anche qualora la pubblica amministrazione potesse non utilizzare quale parametro di riferimento la tariffa professionale, l´ingegnere deve comunque commisurare il proprio compenso all´importanza della prestazione e al decoro professionale ai sensi dell´art. 2233 c.c..

4.5 L´ingegnere non puo´ accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entita´ ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6 L´ingegnere e´ inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia interessi su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura e la presenza di tali rapporti possa ingenerare sospetto di parzialita´ professionale o violazione di norme di etica.

5 - SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA´ E IL TERRITORIO

5.1 Le prestazioni professionali dell´ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute dell´uomo.

5.2 L´ingegnere e´ tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettivita´ cui appartiene e deve impegnarsi affinche´ gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignita´.

5.3 Nella propria attivita´ l´ingegnere e´ tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all´ambiente nel quale opera alterazioni che possono influire negativamente sull´equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

5.4 Nella propria attivita´ l´ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

6 - SULLA PUBBLICITA´

6.1 Fermo restando il divieto di pubblicità comparativa o denigratoria è consentito svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni e dei costi.

6.2 Il Consiglio dell´ordine vigila sul rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità del messaggio pubblicitario.

6.3 L´utilizzo distorto dello strumento pubblicitario e la violazione dei limiti e principi precisati nei precedenti commi 1 e 2 e delle norme vigenti in materia, costituisce illecito disciplinare.

7 - SULLE FORME ASSOCIATIVE DELL´ATTIVITA´ PROFESSIONALE

7.1  I servizi professionali, anche di tipo interdisciplinare, possono essere forniti agli utenti in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti.

7.2 Le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

8 - DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Il presente codice e´ accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I., norme che potranno essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale dell´Ordine purche´ elaborate non in contrasto con il presente codice per una migliore tutela dell´esercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria nella particolare realta´ territoriale in cui lo stesso Consiglio e´ tenuto ad operare.

8.2 Il presente Codice e´ depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati.

NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

PREMESSA

Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazioni sull´applicazione del codice deontologico.

Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate esaustive, intendendo cosi´ che particolari casi, non espressamente indicati, non debbono essere considerati esclusi.

Ogni violazione al codice deontologico comporta l´applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537.

1 - SULLE INCOMPATIBILITA´

1.1 Si ravvisano le condizioni di incompatibilita´ principalmente nei seguenti casi:

  • posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l´obiettivita´ del giudizio;
  • abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per se´ e per gli altri;
  • esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorita´ (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
  • collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l´incarico di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;
  • fermo restando quanto disposto dall´art. 41/bis della legge 765/1967 e da ogni altra disposizione statale o regionale in materia, l´ingegnere che rediga o abbia redatto un piano regolatore, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d´iniziativa pubblica nonche´ il programma pluriennale d´attuazione, deve astenersi, dal momento dell´incarico fino all´approvazione, dall´accettare da committenti privati incarichi professionali di progettazione inerenti l´area oggetto dello strumento urbanistico.

Considerate le difficolta´ burocratiche-amministrative degli Enti pubblici e le inerzie politiche che possono dilatare il tempo intercorrente tra l´assunzione dell´incarico e l´approvazione definitiva degli strumenti urbanistici, si ritiene necessario precisare che il periodo di tempo di incompatibilita´ di cui alle norme deontologiche deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell´amministrazione committente.

Tale norma e´ estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

1.2 Si manifesta incompatibilita´ anche nel contrasto con i propri doveri professionali quali:

  • nella partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell´ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente;
  • nella sottomissione a richieste del committente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti.

1.3 L´ingegnere nell´espletare l´incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

2- SUI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI AUTOGOVERNO

2.1 Gli impegni che il Consiglio dell´Ordine, la Federazione e/o la Consulta regionale e il Consiglio Nazionale richiedono di norma ai loro iscritti sono i seguenti:

  • comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza o su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
  • svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
  • accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
  • prestare la propria opera in forma continuativa per l´intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell´Ordine con sollecitudine tutte le violazioni o supposte violazioni a norme deontologiche, come a leggi dello Stato, delle quali sia venuto a conoscenza nell´adempimento dell´incarico comunque ricevuto;
  • presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilita´ a mantenere l´impegno assunto;
  • controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

3 - SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI E I COLLABORATORI

3.1 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima cortesia e correttezza.

3.2 L´ingegnere assume la piena responsabilita´ della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l´incarico affidatogli, nonche´ del prodotto della organizzazione stessa; l´ingegnere copre la responsabilita´ dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.

3.3 L´illecita concorrenza puo´ manifestarsi in diverse forme:

  • critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
  • offerta delle proprie prestazioni attraverso la proposta ad un possibile committente di progetti svolti per autonoma iniziativa;
  • operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;
  • attribuzione a se´ della paternita´ di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l´effettivo apporto dei collaboratori;
  • utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
  • partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che e stata oggetto del concorso;
  • abuso di mezzi pubblicitari della propria attivita´ professionale e che possano ledere in vario modo la dignita´ della professione.

4 - SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

4.1 L´ingegnere non puo´, senza autorizzazione del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui e´ venuto a conoscenza nell´espletamento delle sue funzioni. Egli, inoltre, non puo´ usare in modo da pregiudicare il committente le notizie a lui fornite nonche´ il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l´incarico ricevuto.

4.2 L´ingegnere puo´ fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

4.3 Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane eta´ o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficolta´.

5 - SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA´ ED IL TERRITORIO

5.1 Costituisce infrazione disciplinare l´evasione fiscale nel campo professionale purche´ definitivamente accertata.

 

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