OIV
Gli Ordini degli Ingegneri, sulla base dell’art. 2, comma 2 bis del D.L 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge nr. 125/2013, sono esclusi dagli obblighi di costituzione degli Organismi Interni di Valutazione (OIV) e dai correlati procedimenti di valutazione della performance.
La norma citata, in particolare, pur richiamando un adeguamento delle strutture ordinistiche ai principi del decreto legislativo 165/2001, esclude espressamente quella parte della “Riforma Brunetta” (artt. 4 e 14 d.lgs, 150/2009) che impone alla generalità delle amministrazioni pubbliche gli obblighi in materia di performance e O.I.V.
La norma citata, in particolare, pur richiamando un adeguamento delle strutture ordinistiche ai principi del decreto legislativo 165/2001, esclude espressamente quella parte della “Riforma Brunetta” (artt. 4 e 14 d.lgs, 150/2009) che impone alla generalità delle amministrazioni pubbliche gli obblighi in materia di performance e O.I.V.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 10, c. 8, lett. c
Documenti
Rilevazione oiv
- 6.1.-Griglia-monitoraggio-al-31.10.2022-per-amministrazioni-par.-1.1[.xlsx 30,33 Kb - 30/06/2025]
- A-Griglia-rilevazione-al-31.05.2022 [.xlsx 30,34 Kb - 30/06/2025]
- All-1.1.-Documento-di-attestazione-per-le-amministrazioni[.pdf 672,94 Kb - 30/06/2025]
- scheda-di-sintesi-sulla-rilevazone-degli-OIV-o-orgnismi-con-funzioni[.pdf 415,51 Kb - 30/06/2025]
Ultimo aggiornamento pagina: 30/06/2025 14:58:51
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