vai al contenuto vai al menu principale

OIV

Gli Ordini degli Ingegneri, sulla base dell’art. 2, comma 2 bis del D.L 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge nr. 125/2013, sono esclusi dagli obblighi di costituzione degli Organismi Interni di Valutazione (OIV) e dai correlati procedimenti di valutazione della performance.
La norma citata, in particolare, pur richiamando un adeguamento delle strutture ordinistiche ai principi del decreto legislativo 165/2001, esclude espressamente quella parte della “Riforma Brunetta” (artt. 4 e 14 d.lgs, 150/2009) che impone alla generalità delle amministrazioni pubbliche gli obblighi in materia di performance e O.I.V.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 10, c. 8, lett. c

Documenti

Attestazione OIV 2024

Scheda monitoraggio 30.11.23

Ultimo aggiornamento pagina: 30/06/2025 14:57:10

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza soltanto cookie tecnici per offrirti una migliore esperienza di navigazione.

Leggi la Cookies policy