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OIV

Gli Ordini degli Ingegneri, sulla base dell’art. 2, comma 2 bis del D.L 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge nr. 125/2013, sono esclusi dagli obblighi di costituzione degli Organismi Interni di Valutazione (OIV) e dai correlati procedimenti di valutazione della performance.
La norma citata, in particolare, pur richiamando un adeguamento delle strutture ordinistiche ai principi del decreto legislativo 165/2001, esclude espressamente quella parte della “Riforma Brunetta” (artt. 4 e 14 d.lgs, 150/2009) che impone alla generalità delle amministrazioni pubbliche gli obblighi in materia di performance e O.I.V.

Renvoi à d'autres normes

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 10, c. 8, lett. c

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Attestazione OIV 2024

Scheda monitoraggio 30.11.23

Dèrniere modification: 30/06/2025 14:57:10

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