Regolamenti
ATTENZIONE: L'accesso dei singoli professionisti al'Anagrafe Nazionale dei crediti Formativi, sarà disponibile a partire dal giorno 17 APRILE 2015 all'indirizzo www.mying.it, secondo le modalità di seguito indicate nella circolare che potete consultare qui (Circolare CNI n. 522 del 14 aprile 2015). Si prega di porre attenzione alle modalità di accesso e alle istruzioni per ricevere le credenziali di accesso.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:
A decorrere dal 01/01/2014, ai fini della Formazione Professionale Continua come da Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale, da articolo 3 comma 8, al momento dell’iscrizione all’Albo si accreditano:
- in caso di prima iscrizione all’Albo entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione : 90 CFP;
- in caso di prima iscrizione all’Albo entro 2 anni e fino a 5 anno dal conseguimento dell’abilitazione : 60 CFP:
- in caso di prima iscrizione all’Albo entro 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione : 30 CFP
Esoneri:
Il CNI prevede la possibilità di esonerare temporaneamente i professionisti dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale per gli specifici casi di seguito riportati.
L’esonero deve essere richiesto formalmente all’Ordine territoriale di appartenenza tramite richiesta da compilare nell’area riservata dei professionisti dul sito http://www.mying.it
Esonero per maternità o paternità:
- Maternità o paternità danno diritto al genitore iscritto all’esonero di 12 mesi dall’obbligo di aggiornamento delle competenze; nel caso di entrambi i genitori iscritti, gli stessi possono fruire di frazioni di esonero (2,5 CFP / mese), per complessivi 12 mesi. Sempre nel limite massimo di 12 mesi, la scadenza del periodo di esonero concesso, non può superare la data del compimento del 2° anno di vita del bambino/a.
Esonero per malattia o infortunio:
- I professionisti che, per motivi di grave malattia o infortunio, si trovano in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, possono a richiesta ottenere una proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare, nella misura di 2,5 crediti per ogni mese.
Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni, per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta. - Periodi di esenzione superiori a 12 mesi possono essere concessi solo se coincidenti con eguali periodi di astensione dal lavoro/professione. In tal caso sarà cura del professionista auto dichiarare che nel periodo in oggetto non esercita la professione.
- I professionisti affetti da gravi malattie croniche che limitino la capacità professionale possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare, in funzione del grado di inabilità professionale. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico.
Esonero per assistenza a figli o parenti di primo grado:
- I professionisti che assistono figli o parenti di primo grado affetti da grave malattia o infortunio, trovandosi, in ragione di ciò, in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, possono a richiesta ottenere una proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare, nella misura di 2,5 crediti per ogni mese.
Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni, per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta. - Periodi di esenzione superiori a 12 mesi possono essere concessi solo se coincidenti con eguali periodi di astensione dal lavoro/professione. In tal caso sarà cura del professionista auto dichiarare che nel periodo in oggetto non esercita la professione.
- I professionisti che assistono figli o parenti di primo grado affetti da gravi malattie croniche o portatori di handicap possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare, in funzione dell’impegno richiesto da tale assistenza. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico.
Esonero per catastrofi naturali:
- Potranno beneficiare di esonero, previa apposita circolare del CNI che fisserà requisiti e durata di quest’ultimo, i professionisti che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali.
Esonero per lavoro all’estero
- Nel caso in cui il professionista si trovi all’estero, per motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, può richiedere di essere esonerato dall’obbligo formativo. In questo caso sarà cura del professionista presentare al proprio Ordine di appartenenza una richiesta nella quale, con l’istituto dell’autodichiarazione, chiede di essere esonerato per i motivi di cui sopra.
- L’esonero, qualora concesso, corrisponde a una riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare pari a 2,5 crediti per ogni mese di permanenza stabile all’estero. Tale esonero può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.
- Il singolo Ordine, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederà a riconoscere l’esonero, inviandone comunicazione sia al proprio iscritto che all’Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI.
Altre casistiche non previste
- Il CNI potrà valutare eventuali fattispecie non previste dal suddetto elenco.
Modulo per riconoscimento di CFP per aggiornamento formale tramite corsi di laurea, master e dottorati di ricerca |
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Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale -Testo Unico 2018 | scarica |
REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministro della Giustizia n.13 del 15/07/2013) |
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LINEE DI INDIRIZZO (approvate dal Consiglio Nazional nella seduta n.341 del 13/12/2013) |
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DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE PROVIDER ED ACCREDITAMENTO EVENTI (Circolare del CNI n.341 del 13/03/2014) |
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LINEE DI INDIRIZZO 2 – FAD circolare del CNI N.376 DEL 23/05/2014) |
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LINEE DI INDIRIZZO 3 (Circolare n.450 del 19/11/2014) |
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ALTRE LINEE DI INDIRIZZO (Circolare n. 05/2016 DEL 16/05/2016) |
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